Si trasmette un promemoria inerente alle novità introdotte con la pubblicazione sul S.O. n. 42 alla G.U. 30/12/2025 n. 301 della L. 30/12/2025 n. 199 (legge di bi­lancio 2026), in vigore dall’01/01/2026:

ALIQUOTE IRPEF – RIDUZIONE DAL 35% AL 33% DELL’ALIQUOTA DEL SECONDO SCAGLIONE

Viene prevista la riduzione dal 35% al 33% dell’aliquota IRPEF del secondo scaglione di reddito imponibile (reddito complessivo al netto degli oneri deducibili), cioè quello superiore a 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro, al fine di operare una riduzione dell’imposizione fiscale nei confronti del c.d. “ceto medio”. La suddetta riduzione si applica a regime, a partire dall’1.1.2026, quindi a decorrere dal periodo d’imposta 2026. In relazione alle dichiarazioni dei redditi, pertanto, la novità sarà quindi applicabile per la prima volta nei modelli 730/2027 e REDDITI PF 2027.

Tuttavia le nuove disposizioni in materia di aliquote IRPEF sono già applicabili in se­de di effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati relativi al periodo d’imposta 2026, ai sensi degli artt. 23 e 24 del DPR 600/73.

DETRAZIONI IRPEF PER ONERI – SPESE SOSTENUTE DALL’01.01.2026 – RIDUZIONE DI 440,00 EURO PER I POSSESSORI DI REDDITI SUPERIORI A 200.000,00 EURO

Per “neutralizzare” il risparmio fiscale massimo derivante dalla riduzione dell’aliquota IRPEF del secondo scaglione di reddito imponibile, dal periodo d’imposta 2026, in capo ai contribuenti con un reddito complessivo superiore a 200.000,00 euro è prevista una riduzione di 440,00 euro dell’importo della detrazione d’imposta per determinati oneri detraibili. Con l’inserimento del co. 5-bis all’art. 16-ter del TUIR, viene infatti previsto che, dall’anno 2026 (modello 730/2027 o REDDITI PF 2027), dopo aver tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 15 co. 3-bis e 16-ter del TUIR, la detrazione spettante è diminuita di 440,00 euro per:

  • gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19% dal TUIR o da altre disposizioni fiscali, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all’art. 15 co. 1 lett. c) del TUIR;
  • le erogazioni liberali in favore dei partiti politici di cui all’art. 11 del DL 149/2013, per le quali spetta una detrazione del 26%.

INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO SPESE SOSTENUTE NELL’ANNO 2026 – ALIQUOTE

In relazione alla detrazione IRPEF spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (c.d. “bonus casa”) ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR, sono prorogate anche per l’anno 2026 le aliquote fissate per l’anno 2025.

Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, ai sensi dell’art. 16 co. 1 del DL 63/2013, la detrazione IRPEF per gli interventi volti al recupero edilizio è fissata:

  • al 36% se le spese sono sostenute dall’1.1.2025 al 31.12.2026;
  • al 30% se le spese sono sostenute dall’1.1.2027 al 31.12.2027.

Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 il limite massimo di spesa detraibile è di 96.000 euro per unità immobiliare (comprese le pertinenze).

Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, ai sensi dell’art. 16 co. 1 del DL 63/2013, la detrazione IRPEF per gli interventi volti al recupero edilizio è fissata:

  • al 50% se le spese sono sostenute dall’1.1.2025 al 31.12.2026 dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento e gli interventi sono effettuati sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
  • al 36% se le spese sono sostenute dall’1.1.2027 al 31.12.2027 dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento e gli interventi sono effettuati sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 il limite massimo di spesa detraibile è di 96.000 euro per unità immobiliare (comprese le pertinenze).

Da ultimo, si specifica che per il 2026 non è stato prorogato il bonus del 75% per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Per tali interventi, pertanto, resta l’unica possibilità dell’utilizzo del “bonus base” (50% – 36%, come sopra meglio indicato).

ECOBONUS E SISMABONUS – SPESE SOSTENUTE NELL’ANNO 2026 – ALIQUOTE

Le aliquote della detrazione IRPEF/IRES spettante per gli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici, di cui all’art. 14 del DL 63/2013 (c.d. “ecobonus”) e di quella spettante per gli interventi volti alla riduzione del rischio sismico, di cui al successivo art. 16 co. 1-bis ss. (c.d. “sismabonus”), sono allineate al “bonus casa” con riguardo alle spese sostenute dall’1.1.2025.

L’”ecobonus” e il “sismabonus” (compreso il c.d. “sismabonus acquisti”), in particolare, possono spettare nelle seguenti misure:

  • per le abitazioni principali l’aliquota è del 50% per le spese sostenute nel 2025 e 2026, mentre scende al 36% per quelle sostenute nel 2027;
  • per le unità immobiliari diverse dall’abitazione principale l’aliquota è del 36% per le spese sostenute nel 2025 e 2026 e del 30% per quelle sostenute nel 2027.

BONUS MOBILI – PROROGA

Viene prorogata anche per l’anno 2026 la detrazione IRPEF del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (c.d. “bonus mobili”), di cui all’art. 16 co. 2 del DL 63/2013, quando sono realizzati determinati interventi edilizi.

L’agevolazione, pertanto, spetta anche in relazione alle spese sostenute dall’1.1.2026 al 31.12.2026, se gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sono iniziati dall’1.1.2025.

In relazione alle spese sostenute dall’1.1.2026 al 31.12.2026 il limite massimo di spesa cui applicare la detrazione IRPEF del 50% rimane fissato a 5.000 euro (come per gli anni 2024 e 2025), indipendentemente dall’ammontare delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

CONTRIBUTI VERSATI ALLE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI – AUMENTO DEL LIMITE DI DEDUCIBILITÀ

Viene modificata la disciplina fiscale delle contribuzioni alle forme pensionistiche complementari, di cui all’art. 8 co. 4 e 6 del DLgs. 252/2005.

In particolare, a decorrere dal periodo d’imposta 2026, è previsto l’incremento da 5.164,57 euro a 5.300,00 euro del limite annuo di deducibilità dal reddito complessivo IRPEF dei contributi alle forme di previdenza complementare, versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali.

ESENZIONE DALL’IRPEF PER I REDDITI FONDIARI DI COLTIVATORI DIRETTI E IAP – PROROGA PER IL 2026

Viene prorogata per l’anno 2026 l’esenzione dall’IRPEF “a scaglioni” stabilita, ai sensi dell’art. 1 co. 44 della L. 232/2016, per i redditi dominicali e agrari di coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all’art. 1 del D.Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola.

Analogamente a quanto già disposto per gli anni 2024 e 2025, anche per l’anno 2026 l’esenzione dall’IRPEF è riconosciuta limitatamente ad alcuni scaglioni reddituali. In particolare, i redditi dominicali ed agrari (considerati congiuntamente) di CD e IAP: fino a 10.000,00 euro, sono interamente esenti dall’IRPEF; oltre 10.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro, sono esenti per il solo 50%;

oltre 15.000,00 euro, concorrono interamente alla formazione della base imponibile IRPEF.

NUOVA ALIQUOTA PER LA RIDETERMINAZIONE DEL COSTO FISCALE DELLE PARTECIPAZIONI

Viene ulteriormente incrementata l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulla rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate), di cui all’art. 5 della L. 448/2001, che passa dal 18% al 21%.

Resta invariata al 18%, invece, l’imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei terreni (agricoli ed edificabili) di cui all’art. 7 della L. 448/2001.

Si ricorda che le agevolazioni in argomento sono state messe “a regime” a partire dall’1.1.2025, senza che vi sia necessità di proroghe.

L’incremento dell’aliquota dal 18% al 21% avrà efficacia dalle rivalutazioni di partecipazioni riferite all’1.1.2026 e perfezionate entro il 30.11.2026.

PRESUNZIONE DI IMPRENDITORIALITÀ DELLE LOCAZIONI BREVI

Si interviene sulla disciplina delle locazioni brevi (di cui all’art. 4 del DL 50/2017), modificando l’art. 1 co. 595 della L. 178/2020, che sancisce la presunzione di imprenditorialità delle locazioni brevi.

Si ricorda che si definiscono locazioni brevi “… i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare. …”.

Tali contratti possono accedere alla cedolare secca, con aliquota del 26%, con l’eccezione di un immobile destinato alla locazione breve, scelto dal contribuente nella dichiarazione dei redditi, al quale può trovare applicazione l’aliquota del 21%.

A partire dal 2021, è stata introdotta una presunzione di imprenditorialità che esclude l’applicabilità della disciplina delle locazioni brevi in caso di destinazione alla locazione breve, nel periodo d’imposta, di un determinato numero di appartamenti. Dal 2021 al 2025, la soglia di appartamenti compatibile con la locazione breve era di n. 4 immobili. A partire da n. 5 appartamenti, scattava la presunzione di imprenditorialità, con tutte le conseguenze in tema di IVA, INPS, reddito d’impresa, ecc.

A partire dal periodo d’imposta 2026, solo chi loca con contratti di locazione breve al massimo n. 2 appartamenti potrà applicare la disciplina delle locazioni brevi. Da n. 3 appartamenti in su scatta la presunzione di imprenditorialità, con tutte le conseguenze in tema di apertura della partita IVA, posizione previdenziale, esclusione della cedolare secca e reddito d’impresa.

Non sono state modificate, invece, le aliquote della cedolare secca sulle locazioni brevi. Pertanto, dal periodo d’imposta 2026:

  • chi loca un solo appartamento con contratti di locazione breve (anche tramite intermediario) potrà continuare ad applicare la cedolare secca del 21%;
  • chi loca due appartamenti con contratti di locazione breve (anche tramite intermediario) potrà applicare ad uno di essi l’aliquota del 21% e all’altro dovrà applicare quella del 26%;
  • chi loca tre appartamenti fuoriesce dalla disciplina delle locazioni brevi e non applica la cedolare secca.

CAUSA DI ESCLUSIONE DAL REGIME FORFETARIO

Il regime forfetario per imprenditori individuali e lavoratori autonomi non è applicabile se sono percepiti redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati, di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, eccedenti l’importo di 30.000,00 euro. Il periodo da considerare per il calcolo del limite è l’anno precedente a quello in cui si intende accedere o permanere nel regime.

Per l’anno 2025, questa soglia era stata incrementata a 35.000,00 euro. La legge di bilancio 2026 estende il limite di 35.000,00 euro anche per il 2026.

Pertanto, per utilizzare il regime nel 2026, occorre considerare i redditi percepiti nel 2025; ove il limite di 35.000,00 euro sia superato, il soggetto non può applicare il regime per il 2026.

IPER-AMMORTAMENTI

Per i titolari di reddito d’impresa, viene prevista l’introduzione degli iper-ammortamenti, vale a dire la maggiorazione, ai fini delle imposte sui redditi, del costo di acquisizione dei beni agevolabili 4.0 e 5.0 con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.

Sono agevolabili gli investimenti effettuati dall’1.1.2026 al 30.9.2028 in beni:

  • materiali e immateriali strumentali nuovi 4.0 (aggiornati nei nuovi allegati alla legge di bilancio 2026);
  • materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo;
  • prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo; 
  • destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Il costo di acquisizione dei beni agevolati è maggiorato nella misura del: 

  • 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro; 
  • 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro; 
  • 50% per gli investimenti oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro. 

Per l’accesso al beneficio l’impresa dovrà trasmettere, in via telematica tramite una piattaforma sviluppata dal GSE, sulla base di modelli standardizzati, apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili. 

MODIFICA ALLA DISCIPLINA DEI DIVIDENDI E DELLE PLUSVALENZE (PARTECIPAZIONI DETENUTE IN REGIME DI IMPRESA)

Il regime di esclusione parziale dei dividendi per i soggetti che detengono partecipazioni in regime di impresa viene confermato esclusivamente alla condizione che la partecipazione detenuta:

  • sia almeno pari al 5% in termini di partecipazione al capitale;
  • ovvero, in alternativa, abbia un valore fiscale almeno pari a 500.000,00 euro.

Analoga condizione è prevista per l’esenzione delle plusvalenze su partecipazioni (sempre per i soli soggetti imprenditori).

Pertanto, se i requisiti di partecipazione minima sopra indicati non sono rispettati, i dividendi e le plusvalenze sono integralmente imponibili.

Si segnala che Il nuovo requisito legato all’entità della partecipazione si applica alle plusvalenze realizzate in relazione alla cessione di partecipazioni acquisite o sottoscritte dal 1.1.2026.

FRAZIONAMENTO DELLE PLUSVALENZE – ELIMINAZIONE PER LE PLUSVALENZE REALIZZATE DAL 2026

Viene modificata in modo significativo la disciplina della rateizzazione delle plusvalenze nell’ambito del reddito di impresa di cui al­l’art. 86 co. 4 del TUIR.

Viene stabilito che le plusvalenze realizzate sui beni strumentali, patrimoniali e sulle partecipazioni diverse da quelle esenti ai sensi dell’art. 87 del TUIR concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state “realizzate”.

Viene quindi meno, per la generalità dei beni, la previgente facoltà di rateizzazione in n. 5 periodi d’imposta, a condizione che i beni siano stati posseduti per un periodo non inferiore a n. 3 anni.

Sempre in base all’art. 86 co. 4 del TUIR riformulato, rimangono invece ferme le regole per le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni di azienda o rami d’azienda, le quali possono essere rateizzate fino ad un massimo di n. 5 periodi d’imposta, a condizione che l’azienda o il ramo d’azienda sia stato posseduto per un periodo non inferiore a n. 3 anni.

Nei casi previsti, resta fermo che la scelta deve risultare dalla dichiarazione dei redditi; in caso di omessa presentazione della dichiarazione, la plusva­len­za con­cor­re a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui è stata realizzata.

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DI BENI AI SOCI E TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ SEMPLICE

Viene riproposta la disciplina agevolata delle seguenti operazioni:

  • assegnazione e cessione ai soci di beni immobili (con l’eccezione di quelli strumentali per destinazione) e di beni mobili registrati (es. autovetture) non strumentali;
  • trasformazione in società semplice di preesistenti società (di persone o di capitali che siano) che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni.

Possono rientrare nell’agevolazione le operazioni poste in essere entro il 30.09.2026.

I benefici fiscali si sostanziano:

  • nell’imposizione sostitutiva dell’8% (10,5% per le società che risultano di comodo per almeno 2 anni nel triennio 2023-2025) sulle plusvalenze realizzate sui beni assegnati ai soci, o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa a seguito della trasformazione;
  • nell’imposizione sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d’imposta annullate a seguito delle operazioni agevolate.

Per la determinazione della base imponibile dell’imposta sostitutiva dell’8% è possibile assumere, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale.

Le società interessate sono tenute a versare le imposte sostitutive dovute:

  • per il 60% entro il 30.09.2026;
  • per il rimanente 40% entro il 30.11.2026.

Nell’ambito delle operazioni agevolate, le aliquote dell’im­posta di registro proporzionale sono ridotte alla metà e le imposte ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa.

ESTROMISSIONE AGEVOLATA IMMOBILI DELL’IMPRENDITORE INDIVIDUALE

Vengono riaperti i termini della disciplina agevolativa dell’estromissione dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale, che consente di fare transitare l’immobile dalla sfera im­prenditoriale a quella personale con un’imposizione ridotta.

L’estromissione agevolata riguarda gli immobili strumentali per natura e gli immobili strumentali per destinazione. Gli immobili oggetto dell’agevolazione devono essere posseduti al 31.10.2025 e a tale data presentare il requisito della strumentalità; devono risultare posseduti anche alla data dell’01.01.2026.

Il regime agevolativo in commento prevede:

l’assoggettamento della plusvalenza derivante dall’estromissione ad un’imposta sostitutiva pari all’8%;

la possibilità di determinare la plusvalenza assumendo, in luogo del valore normale dell’immobile, il suo valore catastale.

Ai fini delle agevolazioni in esame l’operazione deve avvenire tra l’01.01.2026 e il 31.05.2026, anche mediante comportamento concludente (es. annotazione nelle scritture contabili) e l’imposta sostitutiva deve essere corrisposta per il 60% entro il 30.11.2026 e per il rimanente 40% entro il 30.06.2027.

AFFRANCAMENTO STRAORDINARIO DELLE RISERVE

Viene riproposta, per tutti i soggetti che hanno in bilancio riserve in sospensione d’imposta, la possibilità di affrancarle mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP. Con l’affrancamento, le riserve da un punto di vista fiscale assumono la natura di ordinarie riserve di utili, distribuibili ai soci senza alcun ulteriore onere per la società.

Possono essere affrancate – in linea generale – tutte le riserve in sospensione d’imposta, indipendentemente dalla legge in base alla quale sono state costituite. L’affrancamento può essere effettuato in relazione a tutte o solo ad alcune delle riserve in sospensione d’imposta, e può essere integrale o parziale.

Le riserve devono essere esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2024, e possono essere affrancate fino all’importo che residua al termine dell’esercizio in corso al 31.12.2025.

L’imposta sostitutiva si applica nella misura del 10% ed è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31.12.2025.

Il versamento deve essere effettuato obbligatoriamente in quattro rate di pari importo, la prima avente scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2025 e le altre entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative agli esercizi successivi.

CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI 4.0 – RIFINANZIAMENTO

Viene previsto un fondo con una dotazione di 1.300 milioni di euro per l’anno 2026 al fine di incrementare le dotazioni di misure a favore delle imprese, che possono essere assegnate, limitatamente agli investimenti effettuati prima del 31.12.2025, all’incremento dei limiti di spesa previsti per il credito d’imposta 4.0 di cui all’art. 1 co. 446 della L. 207/2024.

LEGGE SABATINI – RIFINANZIAMENTO

Viene incrementata l’autorizzazione di spesa per la c.d. “Nuova Sabatini” di cui all’art. 2 del DL 69/2013, nella misura di 200 milioni di euro per l’anno 2026; 450 milioni di euro per l’anno 2027.

ROTTAMAZIONE DEI RUOLI – RIAPERTURA FINO AL 31.12.2023

Viene prevista una nuova rottamazione dei ruoli (c.d. “rottamazione-quinquies”), circoscritta ai carichi consegnati agli Agenti della Riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2023 derivanti: 

  • da omessi versamenti scaturenti da dichiarazioni annuali presentate; 
  • dalle attività di liquidazione automatica e di controllo formale delle dichiarazioni; 
  • da contributi INPS dichiarati e non pagati, esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento; 
  • da carichi inerenti a violazioni di norme del Codice della strada irrogate da Amministrazioni statali (caso in cui la rottamazione causa però il solo stralcio degli interessi e delle maggiorazioni di legge).

Non vi rientrano i carichi derivanti da accertamento esecutivo, accertamento di valore ai fini dell’imposta di registro, avviso di liquidazione (per esempio: disconoscimento agevolazione prima casa, dichiarazione di successione), avviso di recupero del credito d’imposta e atti di contestazione separata delle sanzioni.

I benefici consistono nello stralcio delle sanzioni amministrative, degli interessi compresi nei carichi (tipicamente si tratta degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo di cui all’art. 20 del DPR 602/73), degli interessi di mora ai sensi dell’art. 30 del DPR 602/73 e dei compensi di riscossione, laddove ancora applicati. 

L’Agente della Riscossione metterà a disposizione sul proprio sito informazioni inerenti alla verifica preventiva dei carichi rottamabili. 

La domanda di rottamazione va presentata dal contribuente con le forme che verranno messe a disposizione dall’Agente della Riscossione, comunque in forma telematica. Il termine perentorio per trasmettere la domanda è il 30.04.2026. Gli importi saranno liquidati d’ufficio dall’Agente della Riscossione entro il 30.6.2026. Le intere somme o la prima rata andranno pagate entro il 31.7.2026.

Il principale effetto della rottamazione consiste nel fatto che, una volta presentata la domanda di rottamazione il debitore non è più considerato moroso ai fini fiscali e contributivi. Pertanto: 

  • non possono essere disposti nuovi pignoramenti e quelli in essere si sospendono;
  • non possono essere azionate nuove misure cautelari (fermi, ipoteche), ma rimangono valide quelle in essere;
  • i pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni possono essere erogati; 
  • il DURC può essere rilasciato;
  • sino al 31.7.2026 sono sospesi gli obblighi relativi al pagamento di rate da dilazione dei ruoli. 

Pagata la prima rata, si estinguono le procedure esecutive in essere, in primo luogo i pignoramenti presso terzi, salvo le somme siano ormai state assegnate. 

Il pagamento può avvenire in unica soluzione entro il 31.07.2026 oppure in massimo 54 rate bimestrali, spalmate tra il 2026 e il 2035. 

In caso di pagamento rateale, dall’1.8.2026 si applicano gli interessi al tasso del 3% annuo. 

La rottamazione decade se non viene pagata l’unica rata, oppure 2 rate anche non consecutive del piano di dilazione oppure l’ultima rata (rileva anche il pagamento insufficiente). Non è prevista la tolleranza nel ritardo dei pagamenti per 5 giorni.

Per effetto della decadenza, riemerge il debito a titolo di sanzioni, interessi da ritardata iscrizione a ruolo, interessi di mora e aggi di riscossione.

Possono fare domanda di rottamazione anche i debitori decaduti da precedenti rottamazioni (c.d. “rottamazione-ter” o “rottamazione-quater”), sempre che si tratti di carichi rientranti nella nuova “rottamazione-quinquies”, quindi in sintesi scaturenti da omessi versamenti di imposte e contributi INPS dichiarati.

Se al 30.09.2025 risultavano versate le rate inerenti alla pregressa rottamazione non si può accedere alla “rottamazione-quinquies”. 

Pertanto, i debitori che al 30.09.2025 risultavano in regola con il pagamento delle rate devono continuare ad onorare il pagamento delle rate secondo le scadenze originarie. 

BLOCCO DEI PAGAMENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – ELIMINAZIONE DEL LIMITE DI 5.000,00 EURO PER I PROFESSIONISTI

Gli enti pubblici e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare pagamenti di importo superiore a 5.000,00 euro, devono verificare presso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione se il creditore risulta moroso in relazione a ruoli di ammontare almeno pari a 5.000,00 euro. 

In caso affermativo, l’ente pubblico deve sospendere il pagamento sino a concorrenza della morosità e l’Agente della Riscossione deve notificare un at­to di pignoramento presso terzi. 

La legge di bilancio 2026 prevede che, per i pagamenti che le Pubbliche amministrazioni devono effettuare a favore di esercenti arti e professioni (per esempio: commercialisti, avvocati, ingegneri e architetti) non c’è più la soglia di 5.000,00 euro sia per quanto riguarda l’entità del pagamento da sospendere, sia per quanto riguarda l’entità del carico iscritto a ruolo.

Il blocco dei pagamenti si attiva quindi per qualsiasi ruolo, anche non di natura tributaria (può trattarsi, ad esempio, di multe per violazioni del Codice della strada o di contributi previdenziali non pagati, inclusi i contributi dovuti alle Casse professionali). 

Le Pubbliche Amministrazioni, prima di procedere a pagamenti di somme di qualsiasi importo relativi a compensi spettanti ad esercenti arti e professioni, inoltrano in via telematica una richiesta all’Agenzia delle Entrate-Riscossione per verificare se il beneficiario del pagamento risulta moroso in relazione ad una o più cartelle di pagamento (o accertamenti esecutivi/avvisi di addebito INPS), di qualsiasi importo. L’Agente della Riscossione, nei 5 giorni feriali successivi al ricevimento della richiesta, esegue le verifiche.

Qualora l’Agenzia delle Entrate-Riscossione riscontri la presenza di inadempienze, deve comunicare alla Pubblica Amministrazione l’ammontare del debito per il quale si è verificato l’inadempimento, comprensivo delle spese esecutive e degli interessi di mora dovuti. Le novità si applicano ai pagamenti delle Pubbliche amministrazioni che andrebbero disposti dal 15.06.2026.

DIVIETO DI COMPENSAZIONE IN PRESENZA DI RUOLI SCADUTI – ABBASSAMENTO DELLA SOGLIA DA 100.000,00 A 50.000,00 EURO

A regime è previsto un divieto di compensazione per i contribuenti che abbiano debiti iscritti a ruolo per importi complessivamente superiori a 100.000,00 euro, anche se derivanti da accertamenti esecutivi o avvisi di recupero del credito d’imposta. La legge di bilancio 2026 abbassa la soglia utile a far scattare il divieto di compensazione da 100.000,00 a 50.000,00 euro.

Tale divieto non opera se è in essere una dilazione delle somme iscritte a ruolo o viene presentata domanda di rottamazione dei ruoli.

La compensazione è vietata anche per l’eccedenza, quindi ad esempio se ci sono ruoli per 70.000,00 euro e crediti compensabili per 80.000,00 euro, non si possono nemmeno compensare i 10.000,00 euro eccedenti, senza prima aver pagato il ruolo.

La novità dovrebbe operare per le compensazioni eseguite dall’1.1.2026 (bisogna fare riferimento all’esecuzione della delega di pagamento).

UTILIZZO DATI FATTURAZIONE ELETTRONICA AI FINI DELL’AVVIO DI PROCEDURE ESECUTIVE PRESSO TERZI (PIGNORAMENTO)

Si prevede la messa a disposizione dell’Agente della Riscossione, per le attività di analisi mirate all’avvio di procedure esecutive presso terzi, dei dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture emesse nel semestre precedente dai debitori iscritti a ruolononché dai loro coobbligati nei confronti di uno stesso cessionario o committente.

Le modalità di attuazione della disposizione di legge sono demandate ad un successivo provvedimento da adottare da parte dell’Agenzia delle Entrate.

RITENUTA D’ACCONTO SULLE OPERAZIONI EFFETTUATE TRA IMPRESE (DECORRENZA 2028)

Viene introdotta, a decorrere dal 2028, una nuova ritenuta a titolo di acconto delle imposte sui redditi, da applicare sui corrispettivi derivanti da prestazioni di servizi e da cessioni di beni effettuate nell’esercizio di impresa da soggetti residenti e da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.

La ritenuta di acconto dovrà essere operata all’atto del pagamento di fatture concernenti transazioni tra imprese; in altre parole, la novità non riguarda le operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali, che rimangono escluse dall’applicazione della ritenuta.

La ritenuta non si applicherà alle prestazioni di servizi e alle cessioni di beni effettuate dai soggetti che al momento di ricevere il pagamento:

  • risultano aver aderito al concordato preventivo biennale di cui al D.Lgs. 13/2024;
  • si trovano in regime di adempimento collaborativo (artt. 3 – 7 del D.Lgs. 128/2015).

La ritenuta non si applicherà, inoltre, nel caso in cui il pagamento sia soggetto alla ritenuta d’acconto dell’11% effettuata dalle banche e da Poste Italiane, ai sensi dell’art. 25 del DL 78/2010:

si tratta, in particolare, dei pagamenti relativi ai “bonifici parlanti” disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri per i quali spetta una detrazione d’imposta.

La ritenuta di cui sopra dovrà essere operata con l’aliquota:

dello 0,5%, per il 2028;

dell’1%, a decorrere dal 2029.

Le modalità di attuazione della disposizione di legge sono demandate ad un successivo provvedimento da adottare da parte dell’Agenzia delle Entrate.

ESENZIONE DALL’IMU PER GLI ENTI NON COMMERCIALI – SVOLGIMENTO CON MODALITÀ NON COMMERCIALI DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

Ai fini dell’applicazione dell’esenzione dall’IMU a favore degli enti non commerciali, viene precisato, con norma di interpretazione autentica, che l’attività didattica si intende svolta con modalità non commerciali, da parte dell’ente non commerciale possessore dell’immobile, quando il corrispettivo medio percepito per lo svolgimento di tale attività è inferiore al costo medio per studente (CMS) pubblicato annualmente dal Ministero dell’Istruzione e del Merito nonché dal Ministero dell’Università e della Ricerca.

Tale norma di interpretazione autentica ha efficacia retroattiva, e deve essere applicata anche per i giudizi tributari ancora pendenti riferiti ad annualità precedenti (resta tuttavia fermo che non è possibile impugnare gli avvisi di accertamento divenuti definitivi o le sentenze passate in giudicato).

Viene inoltre espressamente esclusa la possibilità per l’ente non commerciale di chiedere, in ragione dei predetti criteri di verifica delle modalità di svolgimento non commerciali dell’attività didattica, il rimborso dell’IMU già versata.

I.V.A. – LIQUIDAZIONE AUTOMATICA DELL’IMPOSTA IN CASO DI OMESSA DICHIARAZIONE

In caso di dichiarazione IVA omessa, l’imposta verrà liquidata e richiesta in pagamento sulla base dei dati emergenti:

dalla fatturazione elettronica (fatture emesse e ricevute);

dai corrispettivi telematici trasmessi;

dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche (c.d. “LIPE”).

Non è invece prevista la liquidazione dei crediti eventualmente emergenti dai dati indicati (quindi solo dei debiti) e la novità riguarda solo l’IVA (non anche l’omessa dichiarazione dei redditi, IRAP e del sostituto di imposta).

Si considera omessa anche la dichiarazione presentata nei termini ma priva dei quadri dichiarativi necessari per la liquidazione dell’imposta (sostanzialmente, i quadri VE e VF).

La procedura prevede che l’esito della liquidazione venga reso noto al contribuente mediante una comunicazione bonaria, in cui sono presenti, oltre alla richiesta di imposta e interessi, anche la sanzione da omessa dichiarazione pari al 120% dell’imposta dovuta.

La sanzione viene calcolata sull’imposta ancora da versare, quindi sull’imposta liquidata mediante comunicazione bonaria al netto dei pagamenti eventualmente già effettuati.

Se gli importi vengono pagati entro i 60 giorni dal ricevimento della comunicazione bonaria, la sanzione del 120% è ridotta a un terzo (cioè pari al 40%).

Non è prevista la possibilità di dilazionare le somme (pagamenti rateizzati) né di effettuare i versamenti tramite compensazione.

Ove il pagamento non avvenga, gli importi (imposte, interessi al 4% e sanzioni) saranno iscritti a ruolo con successiva notifica della cartella di pagamento.

La novità trova applicazione dalle annualità per le quali, alla data dell’1.1.2026, non sia ancora decorso il termine di accertamento (sette anni da quando la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata e cioè a partire dall’anno 2018 – dichiarazione che avrebbe dovuto essere presentata nel 2019 – e sempre che tale anno, ovviamente, sia stato caratterizzato da omissione dichiarativa).

CONTRIBUTO SUI PACCHI EXTRA-UE DI MODICO VALORE

Viene istituito un contributo da applicarsi alle spedizioni di beni provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione europea di valore dichiarato non superiore a 150,00 euro.

Il contributo è pari a 2,00 euro ed è riscosso dagli Uffici delle Dogane all’atto dell’importazione definitiva delle merci oggetto delle spedizioni.

Il prelievo è istituito in coerenza con le disposizioni contenute nel Codice doganale dell’Unione ed è finalizzato alla copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali relativi alle spedizioni di modico valore da Paesi terzi.

PROROGA CREDITO D’IMPOSTA ZES UNICA MEZZOGIORNO

Viene confermato anche per il 2026, 2027 e 2028 il contributo di cui all’art. 16, DL n. 124/2023, riconosciuto sotto forma di credito d’imposta alle imprese che effettuano investimenti nel periodo 1.1.2026 – 31.12.2028 in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno, c.d. “ZES Unica Mezzogiorno” (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia). In sede di approvazione, a seguito della modifica del comma 1 del citato art. 16, l’agevolazione è stata estesa alle zone assistite delle Regioni Marche e Umbria.

I soggetti interessati devono inviare all’Agenzia delle Entrate:

  • dal 31.3 al 30.5.2026, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dall’1.1.2026 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31.12.2026;
  • dal 31.3 al 30.5.2027, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dall’1.1.2027 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31.12.2027;
  • dal 31.3 al 30.5.2028, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dall’1.1.2028 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31.12.2028.

A pena di decadenza dall’agevolazione, i predetti soggetti dovranno inviare all’Agenzia:

  • dal 3.1.2027 al 17.1.2027;
  • dal 3.1.2028 al 17.1.2028;
  • dal 3.1.2029 al 17.1.2029;

una Comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione degli investimenti.

È confermato, che al fine del rispetto del limite di spesa previsto per il 2026, 2027 e 2028 l’ammontare massimo del bonus fruibile da ciascun beneficiario va rideterminato considerando l’importo del credito d’imposta risultante dalla comunicazione integrativa moltiplicato per la percentuale che sarà resa nota dall’Agenzia con uno specifico Provvedimento.

Con l’occasione, si indica qui di seguito una novità introdotta non dalla Legge Finanziaria 2026 fin qui illustrata bensì dal cosiddetto “Decreto milleproroghe”:

POLIZZE CATASTROFALI

Si è stabilito lo slittamento al 31.03.2026 (dal 31.12.2025) del termine per la stipula dei contratti assicurativi per rischi catastrofali da parte delle imprese della pesca e dell’acquacoltura e delle piccole e medie imprese esercenti attività di somministrazione alimenti e bevande e del settore turistico-ricettivo.

Permarrebbe, quindi, l’obbligo di stipula a far data dal 01.01.2026 per tutte le restanti categorie di imprese.

Non è chiara la sanzione amministrativa eventualmente applicabile ai soggetti inadempienti, poiché non esattamente identificata nell’ambito della stessa normativa:

sembrerebbe non applicabile alcuna sanzione pecuniaria diretta, mentre si fa esclusiva menzione come “… dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubbliche …” (ad esempio, come specificato dal Ministero: smart & start, contratti di sviluppo, incentivi per economia circolare ed energie rinnovabili, interventi per aree di crisi industriale, misure di supporto alle cooperative, start-up e venture capital – il precedente elenco non è da considerare tassativo).

Per qualsiasi ulteriore chiarimento in merito alla presente circolare, si invita a contattare direttamente lo Studio.

Cordiali saluti.

                                                                       EL.DA. Elaborazione Dati s.r.l.

                                                                L’Amministratore Unico

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